Montegiove tra il XII ed il XIII secolo
Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano al territorio di Montegiove
(1118-1297)
Montegiove entra nella documentazione medievale come esito di una lunga geografia signorile di frontiera. Prima ancora che il castello sia ricordato come castrum Montis Iovis, occorre osservare il rapporto fra il gruppo Bulgarelli-Marsciano e la Chiesa vescovile di Orvieto, nato attorno alla matrice di Parrano e poi progressivamente esteso lungo la dorsale compresa tra Chiani, Nestore e valle del Fersinone. Questo capitolo segue dunque il percorso che conduce dalla signoria feudale su Parrano alle prime attestazioni ecclesiastiche, confinarie, patrimoniali e catastali di Montegiove.
1118, Parrano come matrice documentaria
La prima grande soglia da considerare è il 1118. In quell’anno, nel
luogo detto Pragule, il vescovo Guglielmo di Orvieto concede i
diritti feudali sul castello di Parrano, con corte e distretto, al conte
Bernardo figlio di Bulgarello, alla moglie Persona e ai fratelli
Gualfredo e Ugolino. Il contenuto dell’accordo è quello di un vero
rapporto feudale: i beneficiari giurano fedeltà al vescovo, si impegnano
a non sottrarre il castello alla Chiesa orvietana, promettono di
aiutarla a recuperarlo se occupato da altri e ottengono, in cambio, una
garanzia di stabilità, poiché il vescovo non potrà alienarlo se non agli
stessi conti e ai loro eredi.1
Pro securitate predicta quod fecit Bernardinus et fratres eius et
uxor eius de Castello Parrani cum curte, ego Gulielmus
Episcopus non vendo, neque dono, neque cambio, nec unquam aliquo ingenio
alienabo, nisi Bernardino et fratribus eius, et uxori sue et heredibus
eorum in perpetuum, exceptis aliquibus feudis, si alicui infegare
voluero, si vos a nobis acquirere volueritis pro tanto pretio, scilicet
dare promittimus, si nos dare volumus, pro XL libris bonorum den.
Mediolanensium, licet quod tantundem valens et pensionem tantam ibi sit
per unumquemque annum ponere X solidorum supradictarum monetarum, et
obligo me, meosque successores in perpetuum, si contra hoc scriptum,
quod absit, unquam aliquando fecerimus, aut supradicta non
observaverimus, tunc supradictum Castrum Parrani totum
cum curte et districto ad Bernardinum et ad fratres eius
[lacuna del testo]
et uxori sue et heredibus eorum deveniat sine pretio tantum pensio
remaneat ad predictum Episcopum, si Bernardinus et fratres eius et uxor,
sicut iuraverunt, observaverint. Actum est hoc in
Pragule inter castrum Parrani et
fluvium Clanis, anno dominice incarnationis millesimo
C. XVIII, residente Gelasio summa Sede ap. Petri et Pauli, anno eius
pontificatus primo, mense aprilis, die martis in presentia bonorum
hominum quorum nomina hec sunt. Dono filius Rainerii de
Ficulle, et Rollandutius de Carraiola,
et Ubaldinus filius Nigri Petri de Savingnano, hi sunt
rogati testes. Ego Rainerius hoc rogavi pactum et post complevi et
scripsi.2
La notizia è importante non perché riguardi già Montegiove, ma perché
definisce la matrice giuridica e politica del gruppo familiare. Il
castello di Parrano appare come una base di potere regolata da patti,
giuramenti e diritti episcopali. Nella presentazione storica del
lignaggio, questo rapporto con Orvieto rimane il primo punto fermo: i
Bulgarelli non sono semplicemente signori locali, ma interlocutori della
Chiesa vescovile, entro un sistema nel quale il possesso del castello
dipende dal riconoscimento feudale.
La forma genealogica minima del 1118 può essere riassunta così:
Bulgarello
├── Bernardo
│ sposò Persona
├── Gualfredo
└── Ugolino
1118, prima attestazione di Fabro
Nel giugno 1118, secondo la rubrica del Codice diplomatico di Luigi Fumi, Fabro compare in un atto relativo al
monastero di San Pietro d’Aquatorta. Il documento non riguarda direttamente il nostro territorio e non attesta
ancora Fabro come castello; è però importante perché mostra l’esistenza di una comunità locale già riconoscibile,
indicata attraverso i boni homines de Fabro, chiamati a confermare l’atto insieme ai boni homines di Rosano e di Bicino.
L’atto è una vendita e transazione compiuta dal conte Ranaldo, figlio del conte Aldibrandino, insieme al fratello Pepo,
alla madre Maria e alla moglie Berta. Essi cedono all’abate Guglielmo ogni diritto e dominio che dichiarano di avere
sul monastero di San Pietro d’Aquatorta e sui suoi beni, compresi territori, pertinenze, diritti di caccia, ministero
e distretto del castello di Ripagra. Il prezzo pattuito è di sessanta lire di buoni denari lucchesi, con una
clausola di riscatto entro dodici anni: se il denaro fosse stato restituito entro quel termine, i beni sarebbero
tornati nel potere dei venditori; in caso contrario, sarebbero rimasti stabilmente nella disponibilità del monastero.
Per la storia del territorio questa attestazione consente di collocare Fabro, già all’inizio del XII secolo, entro la
rete dei monasteri, dei poteri comitali e delle comunità locali.
In nomine sancte et individue trinitatis ab incarnatione domini M. C.
X. VIIJ indictio XI, residente papa Calisto in summa sede apostolorum
Petri et Pauli, anno eius pontificatus primo, mense Junii, die sabbati.
Ideo ego Raynaldus comes filius Aldibrandini Comitis cum Pepo germano
meo et genitrice mea Maria et Berta coniuge mea toti communiter et
consentienter vendidimus et trasactamus omne jus et dominium quod visi
sumus abere in monasterio sancti Petri Aquetorte et omnibus suis bonis
que sunt a flumine Palee usque balneum, castellum de Ripagra cum suo
ministerio et districto sine cruce de Balneo, et sicut mittit ins
fossatu qui currit inter Lanzola et sanctum Martinum et vadit inter
campora et Priscanu, et mittit rigus finalis et vadit in serra, et
dividitur a regalibus usque in maiori silva cum suis venationibus, quas
soliti sunt a castrenses abere, omnia integre, sicut superius leguntur,
vendimus et refutavimus et trasactavimus in supadicto monasterio et in
manu domini Abbatis Guillielmi et fratrum eius, eiusque successoribus
licet successorum, et pretium inde accepimus sexaginta libr. bon. den.
luccensium, sicuti bono animo inter nos convenit federe tali ut si stra
spatium XII annorum hos reddiderimus denarios hec omnia que suprascripta
sunt a mostra revertantur potestate, et si fra dictum terminum super
denarios dictos in potestate ecclesie et abbatis presentis, qui in
tempoe fuerit, nec reddiderimus licet violenter aut moleste, sine
licentia Abbatis de monasterio licet de suis bonis aliquid tulerimus, et
inquisiti abbate, licet eius monachis fuerimus et infra XXX dierum
spatium in voluntatis abbatis, qui tunc fuerit, non emendaverimus omnia
que supra leguntur integre et absolute sine nostra contradictione
nostrorumque heredum, sicut in proprietario jure supradicte eclesie et
in potestate abbatis, qui in tempore fuerit, donare, alienare,
conmictere subdictioni defensionis cuilibet potestati, pape, regi,
marchioni, licet comiti.
Et si nos venditores aliquando in tempore contra hanc cartula
venditionis trasactationis ire aut agere tentaverimus, obligamus nos in
manu donmi abbatis, licet cui dare constituerit, dare penis de bono
argento libras C. et super hiis abeamus maledictione Dei omnipotentis
Patris et filii et spiritus sancti, et beate Marie virginis et beatorum
angelorum apostolorum martirum confessorum, virginum et pereamus cum
Dathan et Habiron, quos terra absorbuit.
Et hanc cartulam venditionis firma et stabile maneat. Et ut firmius
stabiliusque permaneat hoc sacramento propris manibus nostris firmavimus
et firmare fecerimus bonis hominibus de Rosano, et bonis hominibus de
Bicino et de Fabro.
Actum est autem infra monasterio Sancti Petri in capitulo, feliciter
in presentia bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur.
Signum in manu Raynaldi et Peponis, qui hanc cartulam scribere
rogaverunt. Agolinus de Ficulle et Petrus filius Guerruzi et Guido
filius Radolfi et Bernardus filius boni hominis et Signorellus filius
Ilpizi et Guillelmus de Sucano et Illpizellus de Ripragra histi sunt
testes, omnes rogati sunt testes.
Ego Raynerius iudex qui hanc cartulam rogavi et post complevi et
reddidi3.
1137, donazione alla mensa di Orvieto
Il documento del 1137 introduce un secondo momento importante per comprendere la geografia dei poteri nell’area orvietana prima della comparsa diretta di Montegiove nelle fonti. In quell’anno il conte Ottone, figlio del conte Pepo, agendo anche per i fratelli Gentile e Pepo, per la madre Annese e per la moglie Gisla, compie una donazione alla chiesa di Santa Maria, cioè alla sede episcopale di Orvieto. L’atto non riguarda Montegiove in modo diretto, ma è significativo perché mostra l’ampiezza e la dispersione dei beni comitali in una fascia territoriale che comprende il contado orvietano e si estende anche verso i comitati perugino e tudertino.
La donazione comprende castelli, distretti, ministeri, ville, edifici, monasteri, eremi, chiese, terre, vigne, campi, selve e beni coltivati e incolti. Fra i luoghi nominati compaiono Mucarone, Fageto, le due Civitelle, monte Tinioso, Rantula, Pornillo, Fracta e Vangno. Il lessico del documento è molto chiaro: non siamo davanti a una semplice offerta devozionale, ma a un trasferimento patrimoniale complesso, che coinvolge diritti su castelli e distretti e che colloca la Chiesa orvietana al centro della ricomposizione di beni e prerogative signorili.
Particolarmente rilevante è anche il richiamo al comune civitatis. Il conte dichiara infatti di aver ricevuto, per mano di Cittadino figlio di Malabranca, dal comune della città, un corrispettivo del valore di cento lire di anfortiati, indicato come launechin. L’atto mette quindi in scena tre livelli di potere: la famiglia comitale, la Chiesa episcopale di Orvieto e la comunità cittadina. È proprio questo intreccio fra aristocrazia rurale, istituzione ecclesiastica e città comunale che costituisce uno dei tratti fondamentali della storia dell’area fra XII e XIII secolo.
Per il percorso su Montegiove, la donazione del 1137 va letta come documento di contesto. Essa non consente ancora di parlare di un castello montegiovese, ma mostra un territorio già fortemente strutturato da castelli, distretti e diritti signorili. Quando Montegiove emergerà nelle fonti duecentesche, lo farà all’interno di questa più ampia geografia politica, nella quale i possessi comitali, la sede episcopale di Orvieto e le comunità locali erano già da tempo in rapporto fra loro.4.
Anno M. C. XXXVII ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi mensis
Augusti, die Dominica, indictione XIV.
Cum aliquis sancte Ecclesie aut alio venerabili loco de suis propriis
donationem fecerit, rebus meritum in hoc et in futuro seculo expectare
debet, ideoque ego Octo comes filius Peponis comites pro me et pro
fratribus meis Gentile et Pepo et Annese matre nostra et Gisla coniuge
mea donationem facimus ecclesie sancte Marie que est episcopatum
Urbetane civitatis, scilicet de castro Mucarone cum suo
districtu, et de Fageto cum suo districtu, et de
ambabus Civitellis et monte Tinioso et
Rantula et Pornillo, et
Fracta cum illorum misteriis et districtis, et si
aliquid nobis remansit in castello de Vangno unde olim
cartulam fecimus comune civitatis vel ubicumque invente fuerint de
nostris rebus in Orbevetanu comitatu et in Perusino et Tudertino
castellis, villis et dificatis et inedificatis, monasteriis, ermitoriis,
eclesiis, terris, vineis, campis, silvis, cultis vel incultis infra
supradictis comitatibus, tradimus ecclesie sancte Marie in manu
Radulphi, episcopi Perusine civitatis, et Rainerii archipresbiteri, et
Carominius archidiaconi, at aliorum canonicorum et clericorum supradicte
ecclesie.
Supradictas res proprietario jure ut admodo liberam habeat potestatem
iam dictam ecclesia, vel eius pontifex cum suis clericis possidendi
conmutandi vel conferendi proprietario jure sine mostra et rerum
nostrorum contraditione.
Unde meritum accepimus nomine launechin per manum Cittadini filius
Malabrance a comune civitatis in valente libras c. anfortiatorum.
Insuper stipulatione firmamus quod si ego Octo pro me et pro
fratribus meis Jentile et Pepo et Annese matre nostra et Gisla coniuge
mea vel nostri heredes supradicte ecclesie hanc donationem rumpere aut
litigare voluerimus, tunc haec donatioduplicetur prout tempore fuerit
meliorata, et sit anathema et excomunicatus, et a gremio sancte ecclesie
sequestratus, et hec cartula donationes sua permaneat firmitate.
Actum ante Ecclesiam sancti Andree in Orbevetana civitate in manu
Rodulfi episcopi Perusine civitatis, Rainerii archipresbiteri et
Carominus archidiaconi et aliorum clericorum feliciter.
Ego Octo pro me et pro fratribus meis Jentile et Pepo et Annese matre
nostra et Gisla coniuge mea hanc cartulam donationis fieri rogavimus et
meritum accepimus.
Ego Cittadinus filius Malabrance et Homodei et Ildibrandinus nepotem
Homodei et Cenzo Neronis Cenzo et Bernardinus de Rainerii et Mezo
Bibiani et Cenzo filius Rainerii Cenzo, et Arpinus et Tebalducius filius
Boni, et Mancinus, et Balimanus, et Uraca, et Martinozii rogati testes
interfuimus5.
1139-1212, un rapporto che si riapre più volte
Il rapporto fra i Bulgarelli e la Chiesa non è lineare. Dopo il 1118,
la documentazione mostra una serie di riaggiustamenti, controversie e
ridefinizioni. Un atto del 1139 relativo all’abbazia di San Pietro
d’Acqualta ricorda la restituzione di beni sottratti da Bernardino,
figlio del defunto conte Bulgarello. Il lessico dell’atto insiste sulla
sottrazione iniuste et sine ratione, cioè ingiusta e priva di
fondamento giuridico. Il dato è utile per due ragioni: documenta la
presenza precoce dei Bulgarelli nell’area di Acqualta e mostra che il
territorio poi compreso nel piviere di Montegiove era già attraversato
da interessi signorili e monastici.6
1139, febbraio, indizione .III., Piegaro.
De Aquaalta7.
[Signum crucis]. In8 Dei nomine. Breve recordationis quod
facio ego Bernardinus comes filius quondam Burgarelli una cum voluntate
fratris mei et filie mee et filiorum meorum de ipsa inlicita data quam
actenus iniuste et sine ratione abstulimus et quam nos omni modo
refutamus ad Monasterium Beati Petri Aquealte, hanc refutationem de ipsa
inlicita data facimus nos tam predicto monasterio quam hominibus
habitantibus in valle ac pertinentibus ad ius et dominium predicti
Monasterii. Quam refutationem facio ego Bernardinus cum filiis meis tibi
abbati Marceso tuisque successoribus tunc hoc obligo me heredesque meos
tibi abbati tuisque successoribus hanc refutationem omni tempore firma
tenere, quod si ego Bernardinus vel aliquis filiorum aut heredum meorum
contra hoc venire vel (…?) voluerit tunc licet promittimus conponere
penam viginti libras de bonis infortiatis. Quia taliter nobis placuit et
post pene solutionem hec refutatio firma permaneat semper. Insuper
habebimus maledictionem Patris et Filii et Spiritus Sancti et Beate
Marie perpetue Virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei usque ad
satisfationem. Hoc instrumentum refutationis et obligationis predictus
comes sua sponte Dono iudice dictus rogavit.
Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo
trigesimo nono in mense februarii indictione tertia. Actum est hoc in
Castro Plagaio. Malabranca filius Rainerii et Gozolus filius Bengaius.
Et Remita filius Azolini Falci rogati sunt testes omnes hoc vocati.
Ego Donnus iudex dictando complevi9.
Nel 1172 il rapporto con Parrano viene nuovamente definito. Rustico e
Ranieri riconoscono alla Chiesa orvietana un canone annuo di venti soldi
e conservano l’uso del castrum, mentre il vescovo mantiene una
riserva superiore nelle questioni di guerra e pace. Nel 1211-1212 il
vescovo Giovanni richiede un’ulteriore verifica del titolo: fedeltà,
pensione annua, quote in denaro e frumento, diritti episcopali. Questi
passaggi mostrano che la signoria su Parrano non era un possesso
pienamente libero, ma un equilibrio continuamente negoziato fra
lignaggio comitale e sede episcopale.10
Per Montegiove questa lunga fase è un antecedente decisivo. La
documentazione non consente ancora di parlare di una signoria
montegiovese autonoma, ma permette di osservare il contesto in cui, più
tardi, il ramo di Nerio si radicherà nel territorio. Parrano, Acqualta e
Orvieto costituiscono il quadro di partenza.
1256, sigilli, stemmi e memoria del lignaggio
Alla metà del Duecento, la memoria familiare dei Bulgarelli-Marsciano
appare ormai stabilizzata anche attraverso segni araldici. Ughelli
ricorda il sigillo di Bulgarello, figlio del conte Ranieri, documentato
in due lettere del 1256 conservate, secondo l’autore, nell’Archivio
episcopale di Orvieto. Il sigillo è descritto come impresso in cera
rossa, in forma di scudo, con tre gigli, e con la legenda: S.
BVLGARELLI DOMINI RAYNERII.11

Figura: A sinistra ricostruzione dello stemma come descritto da Ughelli, a destra testimonianza araldica dei di Marsciano a Parrano.
Tratta da https://lucafilippetti.wordpress.com/2009/04/06/stemma-conti-bulgarelli/100_7423-2/
La notizia è rilevante anche per Montegiove perché Ughelli afferma
che un’arma analoga era dipinta nella sagrestia del convento dei Minori
Osservanti Riformati detto la Scarzuola, nel distretto del castello di
Monte Giove. Non si tratta di una prova diretta del possesso del
castello nel 1256, ma di una testimonianza significativa sulla memoria
del lignaggio: l’insegna dei tre gigli, legata alla famiglia, era
ricordata anche in un contesto monumentale del territorio
montegiovese.12
L’albero che Ughelli ricostruisce per questa fase va trattato con
cautela, perché egli stesso propone raccordi genealogici per superare
difficoltà cronologiche. La linea utile per il successivo sviluppo
montegiovese è comunque questa:
Bernardino
└── Bulgarello
└── Ranieri
├── Bulgarello / Bulgaruccio
│ ├── Nardo / Bernardo
│ ├── Nerio / Raniero
│ └── Ugolino
└── Bernardino
1246 e 1258: San Lorenzo fra tradizione e documento
La tradizione erudita attribuisce a Bernardino l’edificazione della
chiesa di San Lorenzo di Montegiove nel 1246. Il dato, ripreso da Cesare
Simoni e dalla bibliografia locale, non può essere trattato come una
prova documentaria pienamente sicura; resta però importante come memoria
di un intervento signorile precoce nel centro montegiovese, anteriore
alla prima attestazione certa della chiesa.13
Il primo punto fermo documentario è invece il 17 dicembre 1258. In
quella data, davanti al vescovo di Orvieto Giacomo Maltraga, il rettore
della chiesa di Montegiove presta giuramento di fedeltà e obbedienza.
L’atto menziona esplicitamente il donnus Iohannes rector Ecclesie
Sancti Laurentii de Monte Iovis. Montegiove appare dunque, con
piena certezza, come sede di una chiesa organizzata, inserita nella
giurisdizione diocesana orvietana.14
La sequenza è significativa: prima di essere pienamente leggibile
come castello e come territorio catastale, Montegiove emerge nelle fonti
come centro ecclesiastico. La Chiesa di San Lorenzo è quindi uno dei
principali indicatori della formazione del centro.
In nomine Domini Amen. Anno nativitatis Eiusdem millesimo
ducentesimo quinquagesimo octavo, tempore domini Alexandri pape
quarto, die decimo septimo, mense Decembris, prime indictionis presbiter
Iacobus plebanus, Oddo et Ildribandinus diaconi Ecclesie Sancti Martini
de Fabro Urbevetane diocesis constituti coram venerabili patre domino
Iacobo Urbevetano Episcopo, eidem domino Episcopo pro se et suis
successoribus fidelitatis prestiteturunt secundum formam canonicam
iuramentum et manualem eidem obedientiam et reverentiam promiserunt.
Quibus dictus dominus Episcopus sub debito iuramenti fidelitatis prestite
et in virtute obedientie districte precepit quod ipsi domino Episcopo et
eius nuntiis de iuribus episcopalibus dicti loci respondeant et nulli alii
respondere presuma[n]t.
Acta sunt predicta in Urbeveteri sub porticum domorum
episcopatus. Magistro Andrea camerario et Ramaldo familiare dicti
domini Episcopi, Leonardo diacono de Montarso, Quintavalle Elia
Urbevetano et aliis pluribus presentibus huius rei testibus vocatis et
rogatis.
Die predicto presbiter Guilielmus plebanus Ecclesie Sancte Marie
et donnus Iohannes rector Ecclesie Sancti Laurentii de Monte Iovis
Urbevetane diocesis constituti coram venerabili patre domino Iacobo
Urbevetano Episcopo, eidem domino Episcopo pro se et suis
successoribus tacto libro fidelitatis prestiterunt secundum formam
canonicam iuramentum et eidem manualem obedientiam et reverentiam
promiserunt. Quibus idem dominus Episcopus sub debito prestiti
iuramenti et in virtute obedientie districte precepit quod ipsi domino
Episcopo et eius nuntiis de iuribus episcopalibus respondeant et nulli alii
respondere presumant.
Acta sunt predicta in Urbeveteri in Cappella Sancti Silvestri
episcopatus, presentibus magistro Andrea camerario et Grappaldo
familiare dicti domini episcopi et presbitero Guidone Sancti Mangni
Urbevetani, huius rei testibus vocatis et rogatis.
Ego Gerardus Andree auctoritate Sancte Romane Ecclesie notarius
constitutus predictis interfui et rogatus ea scripsi et publicavi et meo
singno singnavi.15
1275-1280, il clero di Montegiove nelle decime
Negli anni 1275-1280 le Rationes decimarum confermano la
continuità della presenza ecclesiastica. Vi compaiono più volte i
presbiteri Iohannes e Petrus de Monte Iovis. Il dato è
importante perché dimostra che la chiesa di San Lorenzo non era un
episodio isolato o una semplice memoria di fondazione: faceva parte del
sistema fiscale e amministrativo della Chiesa, ed era servita da un
clero riconoscibile nelle registrazioni pontificie.16
Le registrazioni monetarie sono molto scarne, ma preziose. Non
descrivono la chiesa, né raccontano la vita della comunità; attestano
però che il clero di Montegiove era inserito nei circuiti fiscali della
Chiesa e che i pagamenti venivano riscossi e registrati con una certa
continuità. Le voci relative a Montegiove sono le seguenti:
10627. Presbiteri Iohannes et Petrus ecclesie de Monte Iovis II flor. Auri XXVI aquil.
10697. Iacobellus Barberius pro presbitero Petro de Monte Iovis XXVIII cor.
10742. Raynaldus Guidonis de Albana Aque alte solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovis LVI aquil. V tur. gros. et III sol. et V den. cor.
10868. Item dominus Molganus canonicus urbetanus solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovis XV sol. et VIII den cort. et III acquil. Item solvit pro se ipso I flor. auri II tur. gr. III acquil. I ro. et XLV sol. et VIIII den. cort.
11018. Item a prebitero Iohanne et Petro de Monti Iovis XXI acquil. et I flor. auri.
11127. In primis confessi fuerunt recepisse a presbitero Iohanne de Monte Iovi solvente pro se et presbitero Petro suo sotio XIII tur. gros. VIII acquil. II ro renfortiatos et XXVIII sol. et III den. cort.
11270. Dominus Malganus canonicus urbetanus solvit pro presbitero Petro et Iohanne de Monte Iovis XXVIIII acquil. III ro. Renforszatos V ven. et III sol. Cort.
11414. Item dominus Malganus canonicus predictus solvit pro presbitero petro et Iohanne de Monte Iovi XV tur. gros. IIII ro. Gros. IIII aquil. I ven. et XVIII sol. et VI den. cort.
11526. Item Iacobolus Ildebrandi de Monte Iovi solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovi I flor. auri XVIII ro. Renforzatos et XIII sol. et II den. cort.
11896. Item die XXVIII dicembri in capitulo ecclesie S. Costantii presentibus presbiteris Forte et Federico, dominis Mulgano et Iohanne canonicis urbevetanis et pluribus aliis testibus predicti collectores habuerunt et receperunt a presbitero Petro de Monte Iovi XX tu. gros. et XVIII ro. gros. de argento et XVIII sol. et VI den. cort.17
La ripetizione dei nomi di Iohannes e Petrus, associati alla chiesa o
al territorio di Montegiove, consente di riconoscere una presenza
ecclesiastica stabile. Inoltre, la varietà delle monete e delle unità di
conto ricordate nelle registrazioni mostra che le decime non sono
soltanto una fonte religiosa, ma anche un piccolo osservatorio sulla
circolazione monetaria e sui rapporti economici dell’area alla fine del
Duecento.
Questo inserimento ecclesiastico deve essere letto insieme alla
crescente presenza documentaria della famiglia Bulgarelli-Marsciano nel
territorio orvietano. Fra 1257 e 1275 l’area si stringe progressivamente
a Orvieto: nel 1257 Bulgarello e Bernardino giurano fedeltà al vescovo
Giacomo Maltraga per Parrano; nel 1258 il rettore di San Lorenzo di
Montegiove presta giuramento allo stesso vescovo; nel 1275, a
Montegabbione, Aldobrandino Cavalcanti celebra gli uffici, amministra la
cresima e riafferma la giurisdizione orvietana. Il quadro mostra un’area
nella quale diocesi, patti feudali, pievi e castelli si sovrappongono.18
1278, il Liber de confinibus: piviere e castello
Nel 1278 il Liber factus de confinibus pleberiorum et terrarum
comitatus civitatis Urbevetanae registra i confini del
pleberium de Monte Iove. L’attestazione è fondamentale perché
colloca Montegiove nella maglia territoriale dell’alto Orvietano. Il
documento non racconta l’edificazione del castello; lo presuppone. Nella
descrizione del confine con Carnaiola e Montegabbione compare infatti
una strada che viene verso il castrum Montis Iovis. Da questo
momento Montegiove è attestato non soltanto come centro ecclesiastico,
ma anche come piviere e come insediamento fortificato già esistente.19
[cc. 10r-10v] Pleberium de Monte Iove
Confines inter pleberium de Monte Iove et pleberium de
Monte Longo iuxta flumen Clanis est fossatum
Riccaldani et ascendit per dictum fossatum usque ad
Roccam Seccam et vadit recta linea ad Serriçolam,
scilicet in cima podii supra domos Mansiani, et deinde redit in
fossatellum Plani Scalarum et per fossatellum vadit usque ad
stratam Plani Scalarum et per ipsam stratam mictit usque in viam
Monaçalle iuxta terram abbatie Aque Alte. Et hic incipit
confinare pleberium Montis Iovis cum pleberio Rase.
Et a dicta via Monaçalle vadit in fossatum ad pedem podii
Pornelensis, et mictit inter Podium Coriole et
Podium Verardi Lei et vadit ad stratam Plani de Lotis
et descendit in fossatum Borge Vecle et deinde ascendit per dictum
fossatum usque ad costam Petralucçe, et a dicta costa vadit ad
planum Guaste Rape et recidit per cimam Podii Elcis et
descendit in fossatum Serpolle, et deinde per dictum fossatum
diffinit inter utrumque pleberium usque in comitatum Perusinum.
Item iuxta comitatum Perusinum inter pleberium de
Monte Iove et pleberium Carraiole et
Montis Cabionis incipit confinare, iuxta viam que est in sublimitate
Montis Herilis, quedam via que venit versus
castrum Montis Iovis, et per istam viam venit usque in cimam podii
Mençardi, deinde venit per viam usque ad ecclesiam
Sancti Donati destructam, deinde mictit in fossatellum
Castagnoli et per dictum fossatellum mictit in fossatum
Risorri et mictit in flumen Clanis. Et deinde confinat
flumen Clanis inter pleberium de Monte Iove et
pleberium Ficullis usque ad Ricaldani, qui confinat
inter pleberium Montis Iovis et pleberium de
Monte Longo.20
Il testo del piviere mostra un territorio articolato da strade,
fossi, poggi, confini naturali e pievi confinanti. I limiti sono
descritti attraverso il fossatum Riccaldani, Rocca Secca,
Serrizzola, Pian di Scale, la via Monacelle presso la terra dell’abbazia
di Acqualta, il piede del podium Pornelensis, il podio Coriole,
il podio di Verardo Lei, Pian de Lotis, Borgo Vecchio, Petraluce,
Guastarape, Podio Elcis, Serpolla, il comitato perugino, Monte Arale,
San Donato distrutta, Castagnoli, il fosso Risorri e il Chiani. Ne
emerge un territorio non riducibile al solo castello, ma costruito come
rete di relazioni confinarie fra Monte Longo, Rasa,
Carnaiola-Montegabbione, Ficulle e il territorio perugino.21
Il Liber de confinibus consente quindi di fissare una
conclusione importante: nel 1278 Montegiove è già un castello inserito
in un piviere definito. La documentazione non consente di dire quando il
castello sia stato costruito, ma permette di affermare che esisteva già
a quella data.
1276 circa e 1280: divisioni familiari, Parrano e il ramo di Nerio
Per la storia signorile di Montegiove il passaggio più delicato
riguarda la lettura di Ughelli. L’autore collega il castello al ramo di
Nerio, figlio di Bulgaruccio di Ranieri, ma non trascrive un atto di
divisione completo per Montegiove. Scrive che Monte Giove della Montagna
toccò al conte Nerio di Bulgaruccio di Ranieri dei conti di Marsciano
nella divisione fatta con il fratello Bernardo, detto Nardo, e aggiunge
che ciò può essere avvenuto circa l’anno 1276.22
Questa notizia va distinta dalla divisione del 1280. In quell’anno
Ughelli ricorda che Nardo e i fratelli divisero con Bernardino loro zio
i castelli di Marsciano, Poggio Aquilone, Migliano, Castel Vecchio di
Val d’Orcia, la villa di San Pietro in Sigillo, Santa Croce, la montagna
di Carnaiola e altri beni; nello stesso quadro viene ricordato anche il
castello di Parrano. Montegiove, però, non compare nell’elenco di questa
divisione.23
La distinzione è essenziale. Nel 1280 i protagonisti sono Nardo,
Nerio e Ugolino, figli del fu Bulgaruccio, insieme allo zio Bernardino.
La divisione riguarda un patrimonio ampio, ma non nomina Montegiove. Il
castello di Montegiove deve invece essere collocato, secondo la
ricostruzione ughelliana, nella diversa sistemazione fra Nardo e Nerio,
nella quale Montegiove passa al ramo di Nerio.
Sempre nel 1280 Nardo e Nerio prestano giuramento di fedeltà al
vescovo di Orvieto Francesco Monaldeschi per le loro parti nel castello
di Parrano, nella tenuta, corte e distretto. La formula dell’atto è
chiara: Nardus, et Nerius fratres, filii quondam Bulgarucii domini
Rainerii, pro partibus, quas habent in castro Parrani. Il vescovo
accetta il giuramento, ma si riserva i diritti che la Chiesa orvietana
poteva aver acquisito a causa del ritardo nella richiesta di investitura
dopo la morte del padre Bulgaruccio.24
In sintesi, il 1280 documenta soprattutto Parrano e la grande
divisione patrimoniale con lo zio Bernardino. Montegiove non è nominato
lì; entra invece nella linea di Nerio attraverso la notizia ughelliana
della divisione con Nardo, sostenuta poi da riscontri successivi.
La linea essenziale è la seguente:
Bulgaruccio / Bulgarello di Ranieri
├── Nardo / Bernardo
│ ramo di Parrano
├── Nerio / Raniero
│ ramo di Montegiove
└── Ugolino
15 aprile 1281, la vendita di Marsciano
Il 15 aprile 1281 Nardo, i fratelli e lo zio Bernardino vendono il castello di Marsciano al Comune di Perugia per 5000 libre, pur mantenendo il titolo di conti di Marsciano.25 Il passaggio è importante per la storia del lignaggio: mostra che il titolo comitale non coincide più necessariamente con il possesso integrale del castello e che la famiglia continua a ramificarsi su più beni e territori anche dopo l’alienazione di Marsciano.
Per Montegiove questo dato aiuta a spiegare una dinamica di fondo. Mentre il centro eponimo di Marsciano viene venduto, i rami familiari conservano e riorganizzano altri poli patrimoniali. In questo quadro si colloca il ramo di Nerio, radicato a Montegiove.
Dai Bulgarelli ai conti di Marsciano
La vendita del 1281 aiuta anche a chiarire un passaggio
onomastico e storiografico importante. Nelle fonti più antiche il gruppo
familiare non si presenta ancora con un cognome stabile in senso moderno:
i membri del lignaggio vengono identificati attraverso il nome personale,
il patronimico, il titolo comitale e, di volta in volta, i castelli o i
territori posseduti. Ughelli osserva infatti che, nella storia della
famiglia, alcuni furono detti dei conti di Parrano, altri di Montegiove,
altri di Marsciano o di altri castelli signoreggiati; solo
progressivamente prevalse la denominazione di Marsciano, legata al feudo
ritenuto più eminente.26
L’origine longobarda del lignaggio va intesa come una ricostruzione
genealogica erudita, proposta da Ughelli attraverso il collegamento con
il conte Cadolo e con la più ampia tradizione dei gruppi comitali
toscani. È quindi un dato da riferire con cautela: utile per comprendere
come la famiglia volle rappresentare le proprie origini, ma non da
assumere come prova lineare e definitiva per le fasi più antiche.
Per il nostro percorso è più importante il dato documentario tardo
duecentesco. La forma de Marsciano risulta già attestata prima della
vendita del castello: Ughelli trascrive infatti, per il 1274, una
formula riferita a Bulgaruccio e Bernardino, figli del fu Ranieri
Bulgarelli de Marsciano. Nel 1281 la vendita del castello al Comune
di Perugia non crea dunque dal nulla il nome familiare, ma si colloca in
una fase in cui la denominazione marscianese è ormai riconoscibile e
tende a prevalere sulle altre qualificazioni territoriali.
Il paradosso è significativo: proprio mentre il castello di Marsciano
viene alienato, il nome di Marsciano continua a funzionare come
denominazione identitaria del lignaggio. Per Montegiove questo passaggio
è utile perché permette di leggere correttamente le formule successive:
quando nel 1282 frater Nerius è ricordato come figlio del fu
Bulgaruccio/Ranieri Bulgarelli, conte di Marsciano, non siamo davanti a
un signore residente nel castello di Marsciano, ma a un membro della
consorteria che, dopo la riorganizzazione patrimoniale del tardo
Duecento, continua ad agire in più poli territoriali, fra cui la
contrata Montis Iovis.
24 ottobre 1282, l’oratorio di Collis Pornellesis e l'origine della Scarzuola
Su questo sfondo acquista particolare rilievo l’atto del
24 ottobre 1282, con cui il vescovo Francesco Monaldeschi concede a
frater Nerius la licenza di costruire un oratorio nella
contrata Montis Iovis, nel luogo detto Collis Pornellesis.
Questo documento riveste un'importanza storica straordinaria poiché costituisce l'atto di nascita formale del sito oggi
universalmente noto come La Scarzuola. La decisione di Nerio - esponente di primo piano del lignaggio
dei conti di Marsciano ma ritiratosi a vita spirituale come "frate della penitenza" - di erigere un oratorio in quella
specifica località si ricollega strettamente alla tradizione del passaggio di San Francesco d'Assisi, tradizionalmente
collocato nel 1218. Secondo le memorie locali, il Santo avrebbe costruito proprio lì una capanna con la scarza
(una pianta palustre della zona, da cui il nome Scarzuola), piantando un lauro e un roseto e facendo scaturire
miracolosamente una fonte. L'atto del 1282 formalizza la sacralità e l'uso liturgico di questo luogo devozionale,
ponendo le basi per il successivo insediamento del convento dei Frati Minori.
In nomine Domini Amen. Noverint universi hoc presentes
instrumentum publicum inspecturi, quod nobilis vir frater Nerius condam
filius Borgarutii olim domini Ranerii Borgarelli comitis de Marsiano,
frater de penitentia ordinis continentium, in presentia Venerabilis patris
domini Francisci Dei et apostolice sedis gratia constitutus, eidem
domino Episcopo humiliter supplicavit ut in contrata Montis Iovis, in loco
qui dicitur Collis Pornellesis, Urbevetani diocesis, faciendi ad laudem et
reverentiam Dei omnipotentis unum oratorium, licentiam concedere
dignaretur. Qui dominus Episcopus eiusdem fratris Nerii precibus
inclinatus, eidem concessit licentiam predictum oratorium faciendi et in
eo ad laudem et reverentiam Dei celebrari missam et alia divina officia
faciendi, sine iuris preiudicio alieni.
Acta sunt hec in civitate Urbevetana in hospitio quod olim fuit
filiorum domini Petri Gani ubi supradictus dominus Episcopus
morabatur, in camera videlicet ipsius domini Episcopi. Die sabbati
vigesimo quarto octubris, sub anno Domini millesimo ducentesimo
octuagesimo secundo, indictione decima, tempore Domini Martini Pape
quarti, presentibus domino fratre Hermanno domini Cittadini, fratre
Blasio Petri fratribus de penitentia ordinis continentium, domino Iohanne
Monaldi de Perusio, Iohanne de Placentia, domino Nicolao canonico
Urbevetano et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.
Et ego Appollenaris Benemrendi auctoritate alme Urbis prefecti
notarius constitutus predictis interfui et ea rogatus et mandato dicti
domini Episcopi scripsi et publicavi.
Signum dicti Apollenaris.27
Il documento non apre da solo la vicenda signorile di Montegiove, ma la
colloca in un quadro ormai pienamente formato: dopo il giuramento del
rettore di San Lorenzo, le decime e il Liber de confinibus, il
territorio montegiovese appare come uno spazio ecclesiasticamente
organizzato, territorialmente definito e ormai riconoscibile anche nella
presenza diretta di un membro del ramo di Nerio.
1297, la chiesa dei Santi Lorenzo e Gervasio
La continuità ecclesiastica di Montegiove è confermata ancora
alla fine del secolo. Nel 1297 le Rationes decimarum attestano
infatti la Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis,
confermando che il centro montegiovese disponeva di una chiesa pienamente
riconosciuta nel sistema diocesano e fiscale della Chiesa.28
Decime dell’anno 1297 Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis
12141. Rectoria presbiteri Petri prima est et secunda paga lib. V. sol. XI.
12142. Rectoria presbiteri Petri Papa prima est et secunda paga lib. X. sol. XIII.
Il dato chiude coerentemente la sequenza documentaria aperta dal
giuramento del 1258: San Lorenzo non appare come una memoria isolata, ma
come un’istituzione ecclesiastica stabilmente inserita nel territorio.
Pirus Iovis: una precisazione
A margine di questa sequenza va escluso dal quadro delle attestazioni
antiche di Montegiove il riferimento a Pirus Iovis contenuto
nell’editto federiciano del 3 gennaio 1243, talvolta accostato a
Montegiove per la presenza dell’elemento Iovis. Il passo appartiene
in realtà alla descrizione dei confini di Castel della Pieve e riguarda
una fascia territoriale connessa a Monteleone, al Nestore, all’eremo di
San Giovanni e al Chiani/Guadaburga, non al piviere di Montegiove.
Situm versus Hermum Sancti Johannis et montem Leonem
iuxta flumen Nestoris, molendinum quondam Baldutii Jacobi Petri
Baldini in dicto flumine, podium fossale, viam qua ascenditur ad
Hermum predictum et iuxta locum dictum Pirus Jovis usque ad dictam
aquam Clanarum vocatam Guadaburga.29
Il toponimo può dunque spiegare alcune confusioni storiografiche, ma
non può essere utilizzato come attestazione precoce del castello, della
chiesa o del territorio montegiovese.
Note
1 F. Ughelli, Albero e Istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano, Roma, Stampa Camerale, 1667, sezione dedicata alle origini del rapporto fra Bulgarelli e Chiesa orvietana; cfr. anche la sintesi nella presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, Montegiove, 24 maggio 2026, slide 2. Per il testo completo del documento: L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884, doc. XV, pp. 11-12, aprile 1118, “in Pragule”, da Arch. Vesc. d’Orv., Coll. B, c. 103 t.↩︎
2 Per la garanzia predetta che Bernardo, i suoi fratelli e sua moglie fecero riguardo al castello di Parrano con la corte, io Guglielmo vescovo non vendo, né dono, né permuto, né mai alienerò in alcun modo, se non a Bernardino e ai suoi fratelli, e a sua moglie e ai loro eredi in perpetuo, eccettuati alcuni feudi, se vorrò infeudarli a qualcuno; se voi vorrete acquistarli da noi per tale prezzo, cioè promettiamo di dare, se noi vorremo dare, per quaranta lire di buoni denari milanesi, poiché vale altrettanto, e con una pensione tale che vi sia da versare ogni anno dieci soldi delle suddette monete. E obbligo me e i miei successori in perpetuo: se contro questo scritto — cosa che non avvenga — mai in alcun tempo faremo qualcosa, oppure non osserveremo quanto sopra detto, allora il predetto castello di Parrano, tutto intero, con la corte e il distretto, passi a Bernardino e ai suoi fratelli [lacuna del testo] e a sua moglie e ai loro eredi, senza prezzo; resti soltanto la pensione al predetto vescovo, se Bernardino, i suoi fratelli e sua moglie avranno osservato quanto giurarono. Questo fu fatto in Pragule, tra il castello di Parrano e il fiume Chiani, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1118, mentre Gelasio sedeva sulla somma sede degli apostoli Pietro e Paolo, nel primo anno del suo pontificato, nel mese di aprile, di martedì, alla presenza di uomini degni, i cui nomi sono questi: Dono, figlio di Rainerio da Ficulle, Rollanduzio da Carraiola e Ubaldino, figlio di Niger Pietro da Savingnano; questi furono chiamati come testimoni. Io Rainerio fui richiesto per questo patto e poi lo completai e lo scrissi.↩︎
3 Traduzione di servizio: Nel nome della santa e indivisa Trinità, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1118, indizione XI, mentre papa Callisto sedeva sulla somma sede degli apostoli Pietro e Paolo, nel primo anno del suo pontificato, nel mese di giugno, di sabato. Pertanto io, Ranaldo conte, figlio del conte Aldibrandino, insieme con Pepo, mio fratello germano, con mia madre Maria e con Berta, mia moglie, tutti insieme, di comune accordo e con consenso, abbiamo venduto e transatto ogni diritto e dominio che risultiamo avere nel monastero di San Pietro d’Aquatorta e in tutti i suoi beni, che si estendono dal fiume Paglia fino al Bagno, nel castello di Ripragra, con il suo ministerio e distretto, esclusa la pertinenza di Balneo; e come va nel fossato che corre tra Lanzola e San Martino, e passa tra Campora e Priscanu, e raggiunge il rivo finale e va nella serra, e si divide dai beni regi fino alla selva maggiore, con le sue cacce, che i castellani erano soliti avere. Tutto integralmente, come sopra si legge, lo abbiamo venduto, rinunciato e transatto nel suddetto monastero e nelle mani del signor abate Guglielmo, dei suoi fratelli e dei suoi successori, o dei successori dei successori. E per questo prezzo abbiamo ricevuto sessanta lire di buoni denari lucchesi, così come tra noi fu convenuto in buona fede, con questo patto: che se entro lo spazio di dodici anni restituiremo questi denari, tutte le cose sopra scritte torneranno in nostro potere. E se entro il detto termine non restituiremo i suddetti denari al potere della chiesa e dell’abate presente, o di chi sarà abate in quel tempo, né prenderemo violentemente o molesteremo, senza licenza dell’abate, qualcosa dal monastero o dai suoi beni; e se, richiesti dall’abate o dai suoi monaci, entro lo spazio di trenta giorni non avremo riparato secondo la volontà dell’abate che allora sarà, allora tutte le cose sopra scritte, integralmente e pienamente, senza opposizione nostra e dei nostri eredi, restino nel diritto proprietario della suddetta chiesa e nel potere dell’abate che sarà in quel tempo, perché egli possa donare, alienare, affidare alla soggezione e alla difesa di qualunque potestà: papa, re, marchese o conte. E se noi venditori, in qualunque tempo, tenteremo di andare o agire contro questa carta di vendita e transazione, ci obblighiamo, nelle mani del signor abate, o di colui al quale egli avrà stabilito di darla, a pagare come pena cento lire di buon argento. E sopra queste cose ricada su di noi la maledizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della beata Maria Vergine, e dei beati angeli, apostoli, martiri, confessori e vergini; e periamo con Datan e Abiron, che la terra inghiottì. E questa carta di vendita rimanga ferma e stabile. E affinché questo giuramento rimanga più fermo e più stabile, lo abbiamo confermato con le nostre proprie mani e lo abbiamo fatto confermare dai boni homines di Rosano, dai boni homines di Bicino e da quelli di Fabro. Fu fatto inoltre dentro il monastero di San Pietro, nel capitolo, felicemente, alla presenza di uomini degni, i cui nomi si leggono sotto. Segno nelle mani di Ranaldo e Pepo, i quali chiesero che questa carta fosse scritta. Agolino da Ficulle, Pietro figlio di Guerruzzo, Guido figlio di Radolfo, Bernardo figlio del buon uomo, Signorello figlio di Ilpizio, Guglielmo da Sugano e Ilpizello da Ripragra: questi sono testimoni; tutti furono richiesti come testimoni. Io Rainerio giudice, che fui richiesto per questa carta, poi la completai e la consegnai.↩︎
4 L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884, doc. XXVII, pp. 17-18: donazione del conte Ottone di Pepo alla chiesa episcopale di Santa Maria di Orvieto, agosto 1137, con menzione di Mucarone, Fageto, Civitelle, monte Tinioso, Rantula, Pornillo, Fracta, Vangno e del comune civitatis. Cfr. F. A. Ribeiro, Uma história socioeconômica da Igreja, 2019, p. 201, n. 7.↩︎
5 Nell’anno 1137 dall’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo, nel mese di agosto, nel giorno di domenica, indizione XIV. Poiché chiunque abbia fatto donazione dei propri beni alla santa Chiesa o ad altro luogo venerabile deve attendersi merito in questo secolo e nel secolo futuro, perciò io, Ottone conte, figlio del conte Pepo, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, facciamo donazione alla chiesa di Santa Maria, che è l’episcopato della città orvietana, cioè del castello di Mucarone con il suo distretto, del Fageto con il suo distretto, delle due Civitelle, del monte Tinioso, di Rantula, di Pornillo e di Fracta, con i loro ministeri e distretti. E se qualcosa ci è rimasto nel castello di Vangno, riguardo al quale un tempo facemmo una carta al comune della città, oppure ovunque si troveranno beni nostri nel comitato orvietano, in quello perugino e in quello tudertino, in castelli, ville, edifici costruiti e non costruiti, monasteri, eremi, chiese, terre, vigne, campi, selve, terre coltivate o incolte entro i suddetti comitati, li consegniamo alla chiesa di Santa Maria nelle mani di Rodolfo, vescovo della città di Perugia, di Rainerio arciprete, di Caromino arcidiacono e degli altri canonici e chierici della suddetta chiesa. Le suddette cose siano possedute per diritto di proprietà, affinché d’ora in poi la detta chiesa, oppure il suo pontefice (vescovo titolare della chiesa episcopale) con i suoi chierici, abbia libera potestà di possederle, permutarle o conferirle per diritto proprietario, senza opposizione nostra e delle nostre cose. Per ciò abbiamo ricevuto il corrispettivo, a titolo di launechin, per mano di Cittadino figlio di Malabranca, dal comune della città, per il valore di cento lire di anfortiati. Inoltre confermiamo con stipulazione che, se io Ottone, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, oppure i nostri eredi, vorremo rompere o contestare questa donazione alla suddetta chiesa, allora questa donazione sia raddoppiata secondo quanto sarà migliorata nel tempo; e chi agirà contro di essa sia anatema, scomunicato e separato dal grembo della santa Chiesa. E questa carta di donazione rimanga nella sua validità. Fatto davanti alla chiesa di Sant’Andrea, nella città orvietana, nelle mani di Rodolfo, vescovo della città di Perugia, di Rainerio arciprete, di Caromino arcidiacono e degli altri chierici, felicemente. Io Ottone, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, abbiamo chiesto che fosse fatta questa carta di donazione e abbiamo ricevuto il corrispettivo. Io Cittadino figlio di Malabranca, e Omodeo, e Ildebrandino nipote di Omodeo, e Cenzo di Nerone Cenzo, e Bernardino di Rainerio, e Mezzo di Bibiano, e Cenzo figlio di Rainerio Cenzo, e Arpino, e Tebalduccio figlio di Bono, e Mancino, e Balimano, e Uraca, e Martinozzi, chiamati come testimoni, siamo stati presenti.↩︎
6 AVO, Cartulari, Codice B, c. 106/5; D. Piselli, Comunità laica e religiosa di Montegabbione: chiese ed abazie nei sec. XII-XIV, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2018, pp. 17-18 e Appendice documenti, n. 1, pp. 29-30; cfr. F. Ughelli, Albero e Istoria cit., p. 22.↩︎
7 Ad inchiostro rosso. “Cappelle Aquealte”, di uguale mano.↩︎
8 Precede invocatio simbolica.↩︎
9 Traduzione del documento: Di Acqua Alta. Nel nome del Signore. Documento che scrivo a futura memoria, io Bernardino conte, figlio di fu Burgarelli insieme alla volontà di mio fratello e di mia figlia e dei miei figli riguardo a quelle stesse cose illecite che fino ad ora abbiamo sottratto ingiustamente e senza alcuna ragione e che in ogni modo rifiutiamo (concedendole) al Monastero del Beato Pietro di Acqua Alta e questa rinuncia la facciamo noi sia al suddetto Monastero che agli abitanti nella valle e pertinenti al diritto e al dominio del suddetto Monastero. La quale rinuncia faccio io Bernardino con i miei figli a te abate Marceso (?) e ai tuoi successori, ora obbligo me e i mei eredi a lasciare immutata questa rinuncia a te abate e ai tuoi successori in ogni tempo, ché se io Bernardino o uno dei miei figli o eredi volesse contravvenire ad essa ora promettiamo di comminargli la pena del pagamento di venti libbre dei buoni inforziati. Poiché così a noi piacque e dopo lo scioglimento della pena questa rinuncia resti confermata per sempre. Inoltre avremo la maledizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Beata Maria sempre Vergine e di tutti i santi e le sante di Dio fino al pagamento. Questo documento di rinuncia e di impegno il suddetto conte di sua spontanea volontà stipulò sotto dettatura del giudice Donno. Queste cose sono avvenute nell’anno del Signore mille cento trentanove nel mese di febbraio, indizione terza. Il documento è stato stipulato nel Castello di Piegaro. Malabranca figlio di Raniero e Gozolo figlio Bengaio. E Remita figlio di Azolino Falci, testimoni chiamati, tutti convocati appositamente. Io giudice Donno dettando resi definitivo questo documento.↩︎
10 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., passim, per i rapporti fra i conti e il vescovado di Orvieto su Parrano; cfr. la sintesi dei passaggi 1172 e 1211-1212 nella presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 3.↩︎
11 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., notizia sul sigillo di Bulgarello di Ranieri; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 4.↩︎
12 Ibidem. Sulla cautela necessaria nell’uso di una testimonianza araldica come prova storica, la notizia va intesa come memoria del lignaggio, non come attestazione diretta del possesso di Montegiove nel 1256.↩︎
13 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., p. 22; C. Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, Roma, 1925, pp. 9-12; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 11-14.↩︎
14 AVO, Cartulari, Codice C, c. 139/2; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., p. 13 e Appendice documenti, n. 2, pp. 31-32.↩︎
15 Traduzione di servizio: Nel nome del Signore, amen. Nell'anno della natività dello stesso Signore 1258, al tempo di papa Alessandro IV, il giorno 17 del mese di dicembre, indizione prima, il presbitero Giacomo pievano, Oddo e Ildebrando diaconi della chiesa di San Martino di Fabro, diocesi di Orvieto, costituiti davanti al venerabile padre Giacomo, vescovo di Orvieto, prestarono a lui e ai suoi successori giuramento di fedeltà secondo la forma canonica e promisero obbedienza manuale e riverenza. Il vescovo ordinò loro, sotto il vincolo del giuramento prestato e in virtù dell'obbedienza, di rispondere a lui e ai suoi nunzi per i diritti episcopali di quel luogo e di non presumere di rispondere ad altri. Tali cose furono fatte in Orvieto, sotto il portico delle case dell'episcopato, alla presenza dei testimoni indicati. Nel medesimo giorno il presbitero Guglielmo, pievano della chiesa di Santa Maria, e donno Giovanni, rettore della chiesa di San Lorenzo di Montegiove, diocesi di Orvieto, costituiti davanti al venerabile padre Giacomo, vescovo di Orvieto, prestarono a lui e ai suoi successori, toccato il libro, giuramento di fedeltà secondo la forma canonica e promisero obbedienza manuale e riverenza. Il vescovo ordinò loro, sotto il vincolo del giuramento prestato e in virtù dell'obbedienza, di rispondere a lui e ai suoi nunzi per i diritti episcopali e di non presumere di rispondere ad altri. L'atto fu rogato in Orvieto, nella cappella di San Silvestro dell'episcopato, alla presenza dei testimoni chiamati e richiesti; il notaio Gerardo di Andrea lo scrisse, pubblicò e segnò con il proprio segno.↩︎
16 P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 14-15.↩︎
17 Traduzione di servizio: Le registrazioni delle decime ricordano più pagamenti effettuati per i presbiteri Giovanni e Pietro della chiesa o del territorio di Montegiove. Le somme sono espresse in monete e unità diverse, fra cui fiorini d'oro, aquilini, tornesi grossi, romanini, veneziani e denari cortonesi. In alcuni casi il pagamento è fatto direttamente dai presbiteri o per loro conto; in altri intervengono terzi, come Iacobello Barberio, Rinaldo di Guido da Albana di Acqualta, il canonico orvietano Malgano e Iacobolo di Ildebrando da Montegiove. Le voci attestano quindi la presenza continuativa dei presbiteri Iohannes e Petrus de Monte Iovis nel sistema delle decime pontificie fra il 1275 e il 1280.↩︎
18 Per il quadro dei giuramenti e della riaffermazione della giurisdizione orvietana nell’area, cfr. F. Ughelli, Albero e Istoria cit.; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit.; presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 5.↩︎
19 Orvieto, sezione Archivio di Stato (ASO), Archivio Storico Comunale di Orvieto (ASCO), Istrumentari, n. 877/8/VI, cc. 1r-10v, Liber factus de confinibus pleberiorum et terrarum comitatus civitatis Urbevetanae; F. Bianco, “Il Liber de confinibus di Orvieto (1278). Per uno studio del paesaggio medievale degli antichi pivieri di Ficulle, Carnaiola, Fabro, Monteleone e Montegiove”, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, CXIII/1-2, 2016, pp. 49-59 e appendice, pp. 75, 80-81.↩︎
20 Traduzione di servizio: Confini fra il piviere di Montegiove e il piviere di Montelungo, presso il fiume Chiani: il confine è il fossato Riccaldani e sale per detto fossato fino a Rocca Secca; procede in linea retta a Serrizzola, cioè alla cima del poggio sopra le case di Mansiano; poi ritorna al fossatello di Pian di Scale e per il fossatello arriva alla strada di Pian di Scale; per quella strada giunge alla via Monacelle, presso la terra dell'abbazia di Acqualta. Qui comincia a confinare il piviere di Montegiove con il piviere di Rasa. Dalla detta via Monacelle va nel fossato ai piedi del poggio Pornellese, passa fra il poggio Coriole e il poggio di Verardo Lei, arriva alla strada di Pian de Lotis, scende nel fossato di Borgo Vecchio e poi sale per detto fossato fino alla costa di Petraluce; da quella costa va al piano di Guastarape, taglia per la cima del Poggio Elcis e scende nel fossato della Serpolla; quindi per detto fossato divide i due pivieri fino al comitato perugino. Presso il comitato perugino, fra il piviere di Montegiove e il piviere di Carnaiola e Montegabbione, comincia a confinare, presso la via che è sulla sommità del Monte Arale, una certa via che viene verso il castello di Montegiove; per questa via arriva fino alla cima del poggio Menciardi, poi procede per la via fino alla chiesa distrutta di San Donato, quindi va nel fossatello di Castagnoli e per detto fossatello nel fossato Risorri, fino al fiume Chiani. Da qui il fiume Chiani confina fra il piviere di Montegiove e il piviere di Ficulle fino a Ricaldani, che confina fra il piviere di Montegiove e il piviere di Montelungo.↩︎
21 F. Bianco, “Il Liber de confinibus di Orvieto (1278) cit.”, pp. 75, 80-84 e carta a p. 89.↩︎
22 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., sezione sul conte Nerio di Bulgaruccio di Ranieri. La formulazione ughelliana e prudente: “può esser che succedesse circa l’anno 1276”.↩︎
23 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., passo sulla divisione del 1280 fra Nardo, i fratelli e Bernardino loro zio; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 8.↩︎
24 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., istrumento di fedeltà per Parrano del 1280, con il vescovo Francesco Monaldeschi; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 8.↩︎
25 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., passo sulla vendita del castello di Marsciano al Comune di Perugia, 15 aprile 1281.↩︎
26 F. Ughelli, Albero e Istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano, Roma, Stampa Camerale, 1667, parte prima, pp. 3-5, dove l’autore discute l’origine della famiglia, la varietà delle denominazioni assunte dai diversi rami in rapporto ai feudi posseduti e la prevalenza progressiva del nome di Marsciano; cfr. anche p. 26, dove compare la formula riferita a Bulgaruccio e Bernardino, figli del fu Ranieri Bulgarelli de Marsciano, nell’anno 1274. Per la cautela sull’uso retrospettivo della forma marscianus in rapporto alla tradizione di San Lorenzo di Montegiove, cfr. D. Piselli, L’Archivio Storico della Parrocchia di Montegiove, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2019, nota al problema dell’iscrizione ughelliana della chiesa di San Lorenzo.↩︎
27 AVO, Cartulari, Codice A, c. 174/3; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 35-36, doc. 5. Traduzione di servizio: Nel nome del Signore, amen. Sappiano tutti coloro che vedranno questo pubblico istrumento che il nobile uomo frate Nerio, figlio del fu Borgarutio, già del signore Ranieri Borgarelli conte di Marsciano, frate della penitenza dell’ordine dei Continenti, costituito alla presenza del venerabile padre Francesco, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Orvieto, supplicò umilmente lo stesso vescovo affinche si degnasse di concedergli licenza di costruire, a lode e riverenza di Dio onnipotente, un oratorio nella contrada di Montegiove, nel luogo detto Colle Pornellese, diocesi di Orvieto. Il vescovo, inclinato alle preghiere del medesimo frate Nerio, gli concesse licenza di costruire il predetto oratorio e di farvi celebrare la messa e gli altri uffici divini, senza pregiudizio del diritto altrui. L’atto fu compiuto nella città di Orvieto, nell’ospizio che un tempo fu dei figli del signore Pietro Gani, dove il suddetto vescovo dimorava, nella camera dello stesso vescovo, sabato 24 ottobre 1282, indizione decima, al tempo di papa Martino IV, alla presenza dei testimoni indicati. Il notaio Appollinare Benemrendi, costituito per autorità del prefetto dell’alma Urbe, fu presente, scrisse e pubblicò l’atto su richiesta e mandato del vescovo.↩︎
28 Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis; 12141. Rectoria presbiteri Petri prima est et secunda paga lib. V. sol. XI; 12142. Rectoria presbiteri Petri Papa prima est et secunda paga lib. X. sol. XIII. Cfr. P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 14-15. Traduzione di servizio: Chiesa dei Santi Lorenzo e Gervaso di Montegiove; rettoria del presbitero Pietro, prima e seconda paga: lire 5, soldi 11; rettoria del presbitero Pietro Papa, prima e seconda paga: lire 10, soldi 13.↩︎
29 L’editto federiciano del 3 gennaio 1243 è edito in J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, t. VI, Paris, Henricus Plon, 1860, pp. 148-152, in particolare p. 150. Traduzione di servizio del passo citato: il bene è posto verso l’eremo di San Giovanni e Monte Leone, presso il fiume Nestore, il molino del fu Balduccio di Giacomo di Pietro Baldini nello stesso fiume, il poggio Fossale, la via per la quale si sale al predetto eremo e presso il luogo detto Pirus Jovis, fino alla detta acqua del Chiani chiamata Guadaburga. Il documento non riguarda Montegiove, ma i beni e i confini concessi agli uomini di Castel della Pieve. La sequenza topografica colloca Pirus Jovis in rapporto con l’eremo di San Giovanni, Monte Leone, il Nestore e il Chiani/Guadaburga, distinta dal Pleberium de Monte Iove. Cfr. C. Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, Roma, 1925, p. 11; F. Bianco, Il Liber de confinibus di Orvieto (1278), cit., pp. 49-59, 74-84 e carta a p. 89.↩︎